Le nostre regole sono sancite dal nostro Statuto.
Statuto della Fondazione per la Biologia e la Medicina della Rigenerazione Tes
Tissue Engineering and Signaling Onlus
Approvato il 19 aprile 2007, a rogito Notaio Elena Bressan di Conselve (PD), n. 17874 di Rep., n. 7934 racc. registrato a Padova 2 il 27.04.2007 al n. 1469, Atti Pubblici S.1.
Art. 1 – Denominazione e sede
E’ costituita, per trasformazione della Società Mutua Cooperazione “Giuseppe Toniolo” di Selvazzano una Fondazione denominata “Fondazione per la biologia e la medicina della rigenerazione Tes (Tissue engineering and signaling) onlus” avente personalità giuridica privata ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 e seguenti del Codice Civile.
La Fondazione ha sede in Selvazzano Dentro (Padova) Via De Sanctis n. 10. Essa potrà costituire sedi sussidiarie in qualsiasi altra località in ambito nazionale.
Art. 2 – Scopi e finalità
La Fondazione è apolitica e apartitica e non ha fini di lucro. Essa opera nell’ambito della Regione Veneto e può collaborare con enti pubblici ed altri organismi che si interessano o perseguono finalità analoghe alle proprie anche in ambito nazionale.
La Fondazione si prefigge di promuovere e sviluppare iniziative per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
Scopi della Fondazione sono:
- promuovere e gestire in proprio e non, nei luoghi e con le forme più opportune, la ricerca nel campo della biologia e della medicina rigenerativa, mediante tecniche, percorsi e metodologie compatibili con una visione etica della scienza puntata sulla centralità e l’unicità della persona umana;
- promuovere e gestire, in proprio e non, servizi, attività e iniziative nel campo ecologico e ambientale per l’affermazione di una equilibrata ecologia umana;
- promuovere e gestire, in proprio e non, servizi e attività sociali attinenti l’ambito assistenziale, socio sanitario, culturale, ricreativo, sportivo, formativo ed educativo rivolto ad ogni categoria di persone, in particolare persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Costituiscono inoltre attività connesse in quanto accessorie a quelle sopraelencate:
- curare e produrre pubblicazioni, riviste, notiziari di informazione e di aggiornamento su argomenti culturali e scientifici che rientrano nelle aree di interesse istituzionale; fornire consulenze di esperti;
- promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento a mezzo di seminari, laboratori, convegni, corsi; produrre sussidi educativi, ecc.
E’ esplicitamente vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
La Fondazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà costruire, acquistare, vendere e permutare beni mobili e immobili, compiere tutte le operazioni strumentali al conseguimento dello scopo istituzionale, partecipare ad soggetti giuridici nonché assumere ed organizzare tutte le altre iniziative direttamente connesse, accessorie ed integrative alle sue finalità.
Ogni risorsa va investita o reinvestita per la realizzazione delle attività istituzionali.
Art. 3 – Patrimoni e mezzi finanziari
Il patrimonio della Fondazione è formato:
- dalla dotazione iniziale proveniente dalla trasformazione della “Società Mutua Cooperazione a r.l. Giuseppe Toniolo” di Selvazzano Dentro;
- dai contributi, donazioni, offerte di fondi finalizzati, lasciti e liberalità di qualsiasi genere espressamente destinati ad incremento patrimoniale;
- da tutti i beni acquistati direttamente dalla Fondazione per il conseguimento dei propri fini.
Le entrate della Fondazione sono costituite:
- dai redditi del proprio patrimonio;
- dalle somme a qualsiasi titolo acquisite dall’ente;
- da contributi, donazioni, lasciti e sovvenzioni ricevute da enti pubblici e soggetti privati per le finalità proprie della Fondazione;
- da ricavi derivanti dalla prestazione di servizi e da ogni operazione economica e finanziaria connessa con l’espletamento delle finalità istituzionali.
Gli eventuali avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente nelle attività istituzionali.
Art. 4 – Fondatori, sostenitori e benemeriti
Sono “Fondatori” i soci della Società Mutua Cooperazione “G. Toniolo” che hanno partecipato alla trasformazione della medesima.
Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire la qualifica di “Sostenitore” o “Benemerito” a persone ed enti provvedendo ad iscrivere il loro nominativo nell’apposito registro unico.
I “Sostenitori” sono coloro che collaborano a titolo gratuito nelle attività della Fondazione oppure versano un contributo economico nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
I “Benemeriti”sono coloro che, con contribuzioni, gesti o attività personali, istituzionali e professionali di riconosciuta rilevanza, hanno significativamente sostenuto e illustrato la Fondazione.
Art. 5 – Registro unico dei fondatori, dei sostenitori e dei benemeriti
È istituito il registro unico dei Fondatori, dei Sostenitori e dei Benemeriti tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione il quale potrà, su richiesta del Presidente della Fondazione, deliberare la cancellazione di nominativi in caso di decesso o di richiesta degli interessati o per gravi e comprovati motivi.
Art. 6 – Organi
Gli Organi della Fondazione sono:
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Direttore Scientifico;
- Il Direttore Amministrativo;
- L’Assemblea dei Fondatori, dei Sostenitori e dei Benemeriti;
- Il Revisore unico dei Conti.
Art. 7 – Il Consiglio di Amministrazione
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di cinque e non più di undici membri eletti dalla assemblea dei fondatori, dei sostenitori e dei benemeriti che ne determina di volta in volta il numero, e dai Direttori Scientifico e Amministrativo che sono membri di diritto. I Consiglieri devono essere persone che per la loro competenza, professionalità, disponibilità e curriculum siano ritenute idonee e utili alla gestione della Fondazione ai fini del perseguimento delle sue finalità istituzionali.
I Consiglieri durano in carica cinque anni e sono rinnovabili. Il Consiglio rimane in carica comunque fino al suo rinnovo.
In caso di dimissioni, morte o decadenza il componente viene surrogato dall’Assemblea dei fondatori/ sostenitori/benemeriti alla prima riunione utile.
Possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, se sono nominati, il Presidente Onorario e i Consiglieri Onorari con voto consultivo.
Art. 8 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all’anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. L’avviso deve pervenire al domicilio dei consiglieri almeno tre giorni prima del termine fissato per la seduta; in caso d’urgenza almeno 24 ore prima con forme verbali.
Le riunioni sono valide con la maggioranza dei componenti e le proposte si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Gli astenuti si ritengono presenti ma non votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Nel caso di trattazione di questioni concernenti persone, la votazione deve svolgersi in forma segreta.
In case di tre assenze consecutive non giustificate il Componente eletto si intende decaduto di diritto.
I verbali delle riunioni vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Le funzioni di Presidente e di Consigliere sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico.
Art. 9 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
Sono compiti del Consiglio di Amministrazione:
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione;
- nominare il Direttore Scientifico;
- nominare il Direttore Amministrativo;
- nominare il Revisore unico dei Conti;
- definire i programmi di attività;
- approvare i regolamenti interni;
- approvare i budget delle iniziative;
- approvare il bilancio nei termini di legge;
- ratificare i provvedimenti addottati in via eccezionale ed urgente dal Presidente;
- convocare l’Assemblea unica dei Fondatori, dei Sostenitori e dei Benemeriti stabilendone l’ordine del giorno;
- provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria e adottare ogni provvedimento che ritiene opportuno al raggiungimento degli scopi della Fondazione.
Art. 10 – Il Presidente
Il Presidente rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio; presiede l’Assemblea unica dei Fondatori, dei Sostenitori e dei Benemeriti; convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione; formula l’ordine del giorno degli argomenti da trattare; dà esecuzione alle deliberazioni dl Consiglio di Amministrazione; propone il nominativo del Direttore Scientifico; esegue tutti gli atti necessari alla attività della Fondazione.
In caso d’urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli alla ratifica del medesimo alla prima riunione.
Può proporre al Consiglio di Amministrazione deleghe specifiche a uno o più componenti del Consiglio. È compito specifico del Presidente assicurare il buon funzionamento complessivo della Fondazione avendo ampio mandato di iniziativa in ogni ambito di attività della stessa.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, il medesimo è sostituito dal Vice Presidente.
Art. 11 – Il Direttore Scientifico
Il Direttore Scientifico ha la responsabilità di coordinare, dirigere e verificare le attività e le iniziative di ricerca e di promozione scientifica, nonché di formazione e di divulgazione approvate dal Consiglio di Amministrazione. Compete al Direttore Scientifico formulare progetti di ricerca, di attività e di servizi nonché proposte di collaborazione con altre organizzazioni del settore, da sottoporre all’esame del Consiglio di Amministrazione
Il Direttore Scientifico deve possedere requisiti di competenza professionale, di cultura scientifica e di capacità organizzativa adeguate al ruolo.
Il Direttore Scientifico è tenuto a relazionare periodicamente al Consiglio di Amministrazione sullo stato di avanzamento delle attività di ricerca e sui risultati conseguiti.
Art. 12 – Il Direttore Amministrativo
Il Direttore Amministrativo ha la responsabilità del corretto e regolare svolgimento della gestione amministrativa, contabile, economica e finanziaria della Fondazione.
Egli dirige e coordina le attività e i servizi amministrativi della Fondazione nonché il personale e i collaboratori.
Il Direttore Amministrativo svolge anche le funzioni di Segretario della Fondazione. In questa veste egli ha la responsabilità della verbalizzazione delle sedute degli organi, della regolare tenuta del servizio di segreteria, dei registri sociali e ogni di altro registro previsto dalla legge o dai regolamenti interni.
Art. 13 – Specificità sui Direttori
Il Direttore Scientifico e il Direttore Amministrativo devono possedere requisiti di chiara competenza professionale, di cultura e di capacità adeguate al ruolo.
Il Direttore Scientifico e il Direttore Amministrativo sono tenuti a relazionare periodicamente al Consiglio di Amministrazione sulle loro attività e sul grado di conseguimento degli obiettivi loro assegnati dal Consiglio di Amministrazione.
L’incarico può essere remunerato.
Il Direttore Scientifico e il Direttore Amministrativo sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione. Essi scadono con la cessazione del mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati
La funzione di Direttore Scientifico e di Direttore Amministrativo non sono compatibili con la carica di Presidente o di Consigliere salvo espressa deroga approvata dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 14 – L’Assemblea unica dei fondatori, sostenitori e benemeriti
L’assemblea unica è composta da tutti i fondatori, i sostenitori e i benemeriti iscritti nell’apposito registro di cui al superiore art. 5. Il funzionamento della assemblea unica è previsto da un apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione. Ogni partecipante può rappresentare per delega scritta solo un altro iscritto.
Spetta all’Assemblea:
- eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione e la loro eventuale surrogazione;
- eleggere l’eventuale Presidente Onorario o Consigliere Onorario fra persone particolarmente benemerite che hanno dato un rilevante contributo nel settore sociale, civile e/o scientifico afferenti le finalità istituzionali.
Art. 15 – Il Revisore dei Conti
Il Revisore unico dei Conti, nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica per tre esercizi ed è rinnovabile. Egli deve possedere i requisiti previsti dalla Legge.
Spetta al Revisore dei Conti:
– vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
– verificare, almeno ogni tre mesi, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
– verificare altresì se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
– esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio con apposita relazione.
Il Revisore può richiedere al Consiglio di Amministrazione documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni.
L’attività di controllo contabile è documentata in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.
Il Revisore è invitato ad assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee.
Art. 16 – Bilancio ed esercizio
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Il bilancio consuntivo annuale dovrà essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo.
La contabilità è tenuta secondo le norme civilistiche e fiscali in vigore.
Non è ammessa, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegato esclusivamente nelle attività istituzionali.
Art. 17 – Modifiche statutarie
Le modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i 4/5 dei componenti e approvate ai sensi dell’art. 16 del Codice Civile.
Art. 18 – Scioglimento
In caso di scioglimento per qualsiasi causa della Fondazione, il patrimonio netto residuo sarà devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) o a fini di pubblica utilità aventi analoghe finalità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662.
Art. 19 – Norma di rinvio
Per quanto non disposto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) subordinatamente all’apposito riconoscimento previsto dalle norme in materia.
La Fondazione è iscritta alla anagrafe delle ONLUS dal 1° giugno 2007, con provvedimento della Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto, prot. n. 29562 dell’11.06.2007.